Nessuna squalifica, ma una semplice ammenda per la Juventus.
E' questa la sentenza del Giudice Sportivo dopo i fatti dello Stadium.
Prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta, 5ª giornata della Serie A 2026/27, alcuni tifosi della Curva bianconera si sono voltati con le spalle al campo e hanno intonato cori durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, scomparso venerdì scorso.
La Juventus, si legge nel comunicato, è stata sanzionata con una multa da 10mila euro e nel dispositivo si leggono anche le attenuanti che hanno portato a questa decisione del Giudice Sportivo: "la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".
Non ci sono giocatori squalificati per il prossimo turno di campionato, di seguito tutte le decisioni.
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Inter, Milan, Parma, Roma, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
NON ESPULSI
AMMENDA DI €5.000,00
PARATICI Fabio (Fiorentina): per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, protestato reiteratamente nei confronti del Direttore di gara avverso una sua decisione.
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